Attività - U.E.P.E.
U.E.P.E.
Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono divenuti articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ai sensi del D.p.c.m. 84/2015 e il decreto 17 novembre 2015 che ne da attuazione, in particolare agli artt. 9 e 10, individua gli uffici distrettuali e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.
Il principale campo di intervento degli Uepe è l’esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione, a tal fine, elaborano e propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare e verificano la corretta esecuzione da parte degli ammessi. Sono quattro le principali aree di intervento come indicato dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dalle altre leggi in materia di esecuzione penale:
- attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte alla messa alla prova e all’affidamento in prova al servizio sociale
- attività di sostegno dei detenuti domiciliari e nell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle sanzioni sostitutive della detenzione
- attività di indagine sulla situazione individuale e socio - familiare nei confronti dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione e alla messa alla prova. Su richiesta della magistratura di sorveglianza, curano le inchieste al fine dell’applicazione, modifica, proroga o revoca delle misure di sicurezza
- attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3.page
Affidamento al servizio sociale
In cosa consiste
Può essere definito come il tipo di sanzione penale che consente al condannato di espiare la pena detentiva inflitta, o comunque quella residua, in regime di libertà assistita e controllata.
L’applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l’ufficio di esecuzione penale esterna.
A questo fine viene elaborato un programma di trattamento individuale, che declina le attività che il reo dovrà svolgere, gli obblighi e gli impegni cui deve attenersi ed i controlli cui sarà sottoposto.
L’esito positivo del periodo di prova, la cui durata coincide con quella della pena da scontare, estingue la pena ed ogni altro effetto penale.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_20.page
MAP - Messi alla prova
In cosa consiste
Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di trattamento che preveda come attività obbligatorie:
- l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività;
- l’attuazione di condotte riparative, volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
- il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato.
Il programma può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e relativi ai rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_18.page
LPU - Lavoro di pubblica utilità
Il lavoro di pubblica utilità (LPU) è ritenuto una sanzione penale sostitutiva anche se i suoi eterogenei ambiti di applicazione non ne consentono una precisa collocazione sistematica
Il LPU consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.